Lo Statuto

Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana Responsabili Servizi
Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario”, senza scopo di lucro, a carattere professionale, scientifico e di utilità sociale, la cui denominazione abbreviata è AIRESPSA.

Articolo 2 - SEDE
L’Associazione ha sede legale in Torino.
Potranno, tuttavia, essere istituite, su autorizzazione del Presidente e sentito il Consiglio Direttivo, sedi secondarie sia in Italia sia all’estero.

Articolo 3 – SCOPI ASSOCIATIVI
L’Associazione si propone di riunire i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione di strutture pubbliche a carattere sanitario ed altri professionisti interessati a favorire la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo i seguenti scopi:
a) promuovere il valore della sicurezza e della tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed in genere negli ambienti di vita e di lavoro;
b) promuovere il ruolo dei Servizi di Prevenzione e Protezione per un’adeguata gestione delle strutture sanitarie;
c) promuovere ed organizzare momenti informativi e formativi volti alla diffusione delle conoscenze tecniche, scientifiche e gestionali per la sicurezza in ambienti di vita e di lavoro e la tutela ambientale;
d) collaborare con le istituzioni nazionali e internazionali per l’elaborazione delle norme e degli standard di riferimento volti alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
e) sviluppare rapporti e collaborazioni con altri enti, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle finalità associative;
f) promuovere ed effettuare studi e ricerche scientifiche di particolare interesse sociale sul tema della prevenzione della protezione e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Articolo 4 – DURATA
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sono deliberati con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei membri dell’Assemblea aventi diritto al voto.
Contestualmente l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo.

Articolo 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dal reddito del patrimonio;
b) dai proventi delle attività dell’Associazione (derivanti da convegni, ricerche, studi e/o servizi effettuati per conto terzi);
c) dalle quote associative;
d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
e) dalle oblazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
f) da ogni altra entrata economico-finanziaria che concorra a incrementare l’attivo.
Non sono ricevibili dall’Associazione contributi che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne condizionino l’autonomia, l’attività e le finalità.
I criteri di ricevibilità verranno stabiliti con apposito regolamento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Durante la vita dell’Associazione le predette poste dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 – SOCI ED ADERENTI
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche o giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano le finalità espresse nel presente statuto.
Gli Enti di natura collettiva, pubblici o privati (dotati di soggettività o personalità giuridica) partecipano all’Associazione tramite il loro legale rappresentante pro tempore ovvero un loro delegato all’uopo nominato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in strutture pubbliche a carattere sanitario.
Su decisione del Consiglio Direttivo – come da regolamento – possono altresì divenire Soci Ordinari i Direttori di dipartimenti e di strutture, diversamente articolate, che comprendano il Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché coloro i quali rivestano le suddette qualifiche professionali in strutture private a carattere sanitario di chiaro interesse nazionale, ovvero altri professionisti che, nella loro pratica lavorativa, condividano e concorrano alle finalità associative.
Coloro i quali abbiano cessato le suddette funzioni, per pensionamento od altro, possono continuare a far parte dell’Associazione, ma non possono rivestire cariche sociali.

Soci Addetti

Sono Soci Addetti gli Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione in strutture pubbliche a carattere sanitario. Possono rivestire cariche sociali ed hanno diritto di eleggere 3 membri del Consiglio Direttivo.

Soci Onorari
Sono Soci Onorari gli studiosi, i tecnici di chiara fama o Soci dell’associazione che hanno acquisito particolari meriti nello sviluppo associativo e nei settori su cui si basano le finalità associative. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Non possono rivestire cariche sociali.

I Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Tuttavia, il diritto di voto è riservato ai soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e la loro ammissione all’ associazione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo.

Aderenti Sostenitori
Sono Aderenti Sostenitori gli enti, le società pubbliche o private ed i professionisti che condividono le finalità associative.

Aderenti Junior
Possono aderire all’Associazione, in qualità di aderenti junior gli studenti iscritti a corsi tenuti presso le Facoltà Universitarie o gli Istituti legalmente riconosciuti.

Gli aderenti non hanno diritto di voto né di elettorato attivo e passivo ma possono partecipare agli eventi associativi ed avere accesso ai mezzi d’informazione dell’Associazione.
Possono altresì, attraverso i rappresentanti tra loro eletti, portare all’attenzione del Consiglio Direttivo temi ed argomenti di studio per l’Associazione nonché promuovere , al loro interno, discussioni ed iniziative su temi di loro interesse ed attinenti alle finalità associative, che dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - AMMISSIONE
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su istanza dell’interessato, che verrà formulata compilando l’apposita scheda di adesione e fornendo tutta la documentazione richiesta, come da regolamento. Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sulla domanda di adesione.

Articolo 8 – CESSAZIONE DALLA QUALITA’ DI SOCIO
Si verifica la cessazione dalla qualità di socio per i seguenti motivi:
- dimissioni presentate dal Socio al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno tre mesi dallo scadere dell’anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell’anno in corso;
- venire meno dei requisiti per l’ammissione all’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- inadempimento degli obblighi contenuti nel presente statuto;
- cessazione delle attività per le persone giuridiche;
- morosità del Socio;
- gravi comportamenti che possano pregiudicare l’azione ed il decoro dell’Associazione, su decisione motivata del Consiglio Direttivo;
- qualora il socio sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
In ogni caso il socio sarà tenuto al pagamento della quota sino alla scadenza dell’anno in corso.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può impugnarlo innanzi al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri decide sul ricorso dandone comunicazione all’interessato ed al Consiglio Direttivo.
I Soci che nell’anno precedente non abbiano presentato le dimissioni nei termini e nei modi stabiliti, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa.
La qualità di Socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa, né possono formare oggetto di rivalutazione monetaria.
I Soci receduti, esclusi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né, qualora la perdita della qualità di Socio intervenga nel corso di un esercizio sociale, hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata.

Articolo 9 – QUOTE SOCIALI
La quota associativa, ha valore per l’anno solare e deve essere pagata entro il 30 di marzo di ogni anno.
Nessuna quota è richiesta ai Soci Onorari.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, entro il 30 Novembre di ogni anno definisce le quote associative.
L’Associazione, tramite il Tesoriere, comunicherà a tutti gli iscritti, ad esclusione dei Soci Onorari, il nuovo importo della quota.
Il regolare versamento della quota associativa è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di voto e per l’eventuale richiesta di assemblea straordinaria.
Il socio moroso che, entro il 30 marzo, abbia sanato tutto il debito pregresso, può esercitare il diritto di voto e partecipare alla richiesta di convocazione di un’assemblea straordinaria. In caso contrario, ovvero nel caso in cui preferisse non sanare il pregresso ed iscriversi nuovamente, pagando la quota dell’anno in corso, verrà considerato come un nuovo socio e potrà esercitare i propri diritti solamente trascorso un anno a far tempo dalla data della nuova iscrizione.

Articolo 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale hanno il diritto di:
- ricevere la tessera sociale;
- partecipare alle attività sociali;
- partecipare all’Assemblea;
- consultare gli strumenti di informazione dell’associazione;
- usufruire di eventuali convenzioni e/o agevolazioni che verranno stipulate dall’Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:
- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo il venir meno del possesso dei requisiti per l’ammissione all’Associazione;
- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo, tramite il Segretario: la perdita dei requisiti di ammissione, ogni variazione di posta elettronica, indirizzo e altri recapiti indicati come mezzo di comunicazione con l’associazione;
- partecipare all’Assemblea;
- pagare regolarmente e puntualmente la quota sociale.
Il comportamento del socio deve essere rispettoso del presente statuto, coerente con gli scopi associativi ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri associati.
In caso di provvedimenti avversi adottati dagli organi associativi, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nessun iscritto ha facoltà di usare il marchio od il logotipo dell’Associazione senza
l’autorizzazione scritta del Presidente.

Articolo 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Tecnico e Scientifico;
- il Coordinatore del Comitato Tecnico e Scientifico.

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l’anno e può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due terzi dei Soci.
L’avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente e contenete l’ordine del giorno, dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, mediante posta elettronica ovvero, su specifica richiesta da parte del Socio, a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o telegramma.
Nell’avviso potrà essere indicato anche il giorno fissato per l’Assemblea in seconda convocazione, che non potrà comunque avere luogo lo stesso giorno dell’Assemblea in prima convocazione.
E’ valida la delega, che dovrà essere rilasciata in forma scritta, sottoscritta dal delegante ed accompagnata da una fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo. Ogni Socio potrà assumere un massimo di una delega, per complessivi due voti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, quando sia presente, personalmente o per delega, almeno il 20% dei Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti (personalmente o per delega).
I lavori dell’Assemblea sono diretti dal Presidente, coadiuvato dal Segretario che redigerà il verbale.
In caso di parità dei voti prevarrà quello del Presidente.

Compete all’Assemblea:
- esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare la relazione consuntiva ed i programmi dell’Associazione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- ratificare le nomine dei Coordinatori Regionali regolarmente eletti nelle loro realtà locali;
- deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, presenti o per delega, le modifiche allo statuto;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o richiesto dalla legislazione vigente.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri eletti dall’Assemblea, di cui 3 eletti tra i Soci Amici, nonché dal Past President e dai Coordinatori dei Comitati Regionali eletti nelle rispettive realtà locali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Ai fini della rieleggibilità i periodi incompleti di appartenenza al Consiglio Direttivo sono considerati come un intero mandato.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, per qualunque motivo, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo, nel giorno e nell’ora indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri e, comunque, almeno due volte l’anno per la discussione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la decisione in merito all’ammontare della quota associativa.
I Consiglieri sono convocati mediante avviso da spedirsi almeno 7 giorni prima della riunione, tramite posta elettronica. La riunione è comunque valida anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vicepresidente.
La partecipazione è personale e non è ammessa delega.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con votazioni palesi a maggioranza dei voti ed, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:
a) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
b) nomina, tra i membri eletti, il Presidente ed il Vicepresidente;
c) nomina il Segretario ed il Tesoriere su proposta del Presidente;
d) nomina i membri dell’Ufficio di Presidenza;
e) nomina il Coordinatore Scientifico ed i membri del Comitato Scientifico;
f) determina l’importo delle quote associative;
g) decide in ordine all’ammissione ed alla cessazione dei Soci;
h) approva il bilancio preventivo (entro il 31 dicembre di ogni anno);
i) approva il bilancio consuntivo (entro il 31 marzo di ogni anno);
l) delibera la costituzione e lo scioglimento di raggruppamenti regionali ed
interregionali;
m) nomina procuratori dell’Associazione per determinati atti o categorie di
atti;
n) ratifica le delibere dell’Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio Direttivo può promuovere l’organizzazione di gruppi di lavoro che abbiano come referente uno o più dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono stipendio o compensi per il loro
incarico; hanno tuttavia diritto ad un rimborso spese, che verrà stabilito con apposito regolamento.

Articolo 14 - TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri eletti, su proposta del Presidente.
Il Tesoriere controlla la gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione e gli adempimenti connessi, sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci nell’ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Il Tesoriere dell’Associazione cura la riscossione delle quote, ne rende conto al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno e segnala a quest’ultimo i soci morosi.
In caso di “vacatio” del Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Segretario o da un Suo delegato.

Articolo 15 – UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. E’ composto da almeno 8 membri di cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e 3 Consiglieri in rappresentanza delle aree geografiche del Paese, scelti tra i rappresentanti dei Soci Ordinari e da uno dei 3 rappresentanti eletti dall’Assemblea tra i Soci Amici.
Dura in carica tre anni.

L’Ufficio di Presidenza è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri tra i quali almeno il Presidente od il Vicepresidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
L’Ufficio di Presidenza gestisce l’Associazione sulla base delle indicazioni ricevute
dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
Si riunisce di norma quattro volte l’anno.

Articolo 16 – PRESIDENTE
Il Presidente ha i poteri di rappresentanza dell’Associazione, presiede le riunioni dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, è sostituito in caso di vacatio, impedimento od assenza dal Vicepresidente.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – SEGRETARIO
Il Segretario compie tutti gli atti necessari per attuare le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza coadiuvato dal Tesoriere per quanto di competenza.
E’ nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
Il Segretario cura il corretto funzionamento della struttura associativa ed in particolare i rapporti con i Comitati Regionali.
Il Segretario od un Suo delegato redige i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Ufficio di Presidenza. Custodisce in archivio i libri dei verbali dell’Associazione.
Il Segretario, di concerto con il Tesoriere per la parte di sua competenza, ha cura di gestire
l’archivio nominativo dei soci ed ha la responsabilità di tali dati ai fini della tutela della
riservatezza.
Tali dati possono essere forniti, previa autorizzazione del Consiglio, ai Coordinatori Regionali per sostenere il lavoro di monitoraggio degli iscritti e le conseguenti attività istituzionali associative.

Articolo 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre due membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, eventualmente scelti anche tra i non soci, e dal Commercialista incaricato dalla Presidenza.
Dura in carica tre anni.
Tra i membri effettivi, almeno uno deve essere iscritto all’Ordine dei Revisori o dei
Commercialisti.
I membri effettivi eleggono il loro presidente con libero procedimento.
Il Presidente del Collegio dei Revisori viene invitato alle riunioni degli Organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori:
a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione
finanziaria e amministrativa dell’Associazione, riferendone all’Assemblea;
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e
sull’osservanza delle leggi e del presente statuto.
Il Collegio vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie.

Articolo 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i Soci. Dura in carica tre anni.
I membri effettivi eleggono il loro presidente con libero procedimento.
Al Collegio dei Probiviri sono delegati i compiti di decisione arbitrale di tutte le controversie che possono insorgere tra i soci e gli organi dell’Associazione. Il Collegio stabilisce le sanzioni di tipo disciplinare secondo principi e le finalità dell’Associazione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

Articolo 20 – COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto di norma da Soci Ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo, con mandato triennale rinnovabile per due mandati, nel numero di cinque.
Competono al Comitato Tecnico e Scientifico la supervisione delle ricerche e l’eventuale l’organizzazione dei convegni e degli eventi formativi deliberati dal Consiglio Direttivo, come dal Regolamento.
Il Comitato Tecnico e Scientifico potrà, a sua discrezione, nominare Commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici.

Articolo 21 – COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO
Il Coordinatore del Comitato Tecnico e Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Comitato stesso.
Presiede e coordina le attività del Comitato e delle sue commissioni. E’ invitato all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui rende conto delle attività del Comitato ed, in questa veste, non ha diritto di voto.

Articolo 22 – COMITATI REGIONALI
L’Associazione, unica ed unitaria, si articola a livello territoriale in Comitati Regionali.
I Comitati Regionali fanno capo ad un Coordinatore Regionale, eletto nell’ambito territoriale di competenza, secondo le norme del Regolamento(6) [ANCHE MACROREGIONI].
L’Associazione nel suo articolarsi a livello territoriale si uniforma ai seguenti principi e criteri:
a) l’Associazione ha un solo patrimonio;
b) la programmazione generale delle attività e la destinazione alle stesse delle risorse disponibili spettano al Consiglio Direttivo;
c) i Comitati Regionali predispongono e sottopongono al Consiglio Direttivo, entro la fine di ogni anno solare, il programma delle proprie attività per l’anno successivo, corredato dal relativo bilancio di previsione. Tali programmi sono soggetti all’approvazione del Consiglio Direttivo che ne verifica la congruenza rispetto alle finalità ed ai programmi
associativi e la sostenibilità economica e finanziaria;
d) il Coordinatore Regionale ha il potere di impegnare contrattualmente l’Associazione esclusivamente in base a specifiche procure rilasciate per singoli atti o per categorie di atti dal Presidente. È in ogni caso escluso l’esercizio di azione giudiziaria di qualsivoglia natura e la assunzione di impegni che esulino dalla normale gestione delle attività del Comitato Regionale o che comportino, per la natura, durata, caratteristiche, obbligazioni non proporzionate alla operatività del Comitato stesso;
e) il Comitato Regionale potrà utilizzare il marchio od il logotipo dell’Associazione esclusivamente su autorizzazione scritta del Presidente, secondo le norme stabilite nell’apposito regolamento (7) .
La costituzione dei Comitati Regionali è deliberata dall’Assemblea. Il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento,

Articolo 23 – REGOLAMENTI
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di approvare, secondo le modalità ed entro i limiti di cui al presente Statuto, regolamenti per il migliore funzionamento dell’Associazione.
Gli stessi entrano in vigore a seguito della pubblicazione sul sito dell’Associazione e da quel momento si considerano conosciuti dai Soci.

Articolo 24 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche allo statuto, chiaramente motivate, devono essere proposte da almeno il 30% dei Soci con richiesta sottoscritta da essi oppure da maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e regolarmente registrata a verbale.
Le proposte di modifica sono presentate in Assemblea e devono essere approvate dai due terzi dei Soci partecipanti all’Assemblea stessa, personalmente o per delega, aventi diritto di voto.